Descrizione
ORDINANZA N. 01 DEL 28/03/2022
CRISI IDRICA – RAZIONALIZZAZIONE DEL CONSUMO DI ACQUA POTABILE E DIVIETO DI USO IMPROPRIO DELL’ACQUA PROVENIENTE DALLA RETE IDRICA COMUNALE.
IL SINDACO
PRESO ATTO della necessità di tutelare le riserve di acqua potabile a disposizione per l’approvvigionamento durante codesto periodo, particolarmente critico a causa delle condizioni atmosferiche, della scarsità delle precipitazioni, dell’aumento dei consumi per attività turistiche, irrigue, ecc.;
CONSIDERATO che:
• con l'approssimarsi della stagione primaverile ed in particolare dell’avvento delle festività pasquali è presumibile un maggior consumo di acqua potabile sull'intero territorio comunale;
• si reputa opportuna la predisposizione di misure cautelative atte a contenere i consumi idrici nelle ore diurne al fine di tutelare gli utilizzi primari per il consumo umano ed igienico sanitario;
RITENUTO pertanto opportuno limitare il consumo dell'acqua del pubblico acquedotto ed in particolare nelle fasce orarie giornaliere a maggior consumo idrico, al fine di meglio distribuire i prelievi nell'arco della giornata;
RITENUTO pertanto di provvedere in merito alla salvaguardia dell’igiene e della salute pubblica, nonché della pubblica incolumità mediante propria ordinanza;
VISTI gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 sull'ordinamento degli enti locali riguardante ordinanze in materia di emergenza sanitaria o di igiene pubblica;
ORDINA
IL DIVIETO ASSOLUTO DI UTILIZZO, SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE, DELL’ACQUA POTABILE PROVENIENTE DAGLI ACQUEDOTTI URBANI E RURALI PER SCOPI DIVERSI DA QUELLI IGIENICO-DOMESTICI, A FAR DATA DALL’EMISSIONE DELLA PRESENTE ORDINANZA SINO A REVOCA.
INVITA
SINO A REVOCA, la cittadinanza a limitare il consumo di acqua potabile al minimo indispensabile e a non lasciare aperte, al termine dell’uso, le fontanelle pubbliche al fine di evitare inutili sprechi, VIETANDO L'USO DI ACQUA POTABILE per il riempimento di piscine o innaffiamento di parchi, giardini, orti e/o riempimento di cisterne di qualsiasi genere non emergenziale.
La violazione alle disposizioni della presente ordinanza, accertata dagli organi competenti, sarà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00 ai sensi dell’art. 7-bis, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 267/2000.
Il Comando di Polizia Locale dell’Unione dei Comuni dell’Alta Valle Camonica e la competente Stazione dei Carabinieri sono incaricate di fare esattamente osservare la presente ordinanza.
Ai sensi degli artt. 3, 4° comma e 5, 3° comma della Legge 7 agosto 1990, n. 241 avverte che Responsabile del procedimento è il sottoscritto - Sindaco.
Copia del presente provvedimento è pubblicato all’Albo del comune ed in tutti i luoghi pubblici.
Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Prefetto nel termine di 30 giorni dall'affissione all'Albo Pretorio oppure in via alternativa, ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni.
IL SINDACO
(Pasina Giuseppe)