Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica Comunità Montana di Valle Camonica Comunità Montana del Sebino Bresciano
Vallecamonica On Line - La Rete Civica della Valle divisore Portale della Pubblica Amministrazione Locale Portale delle Scuole del territorio Portale turistico della Valle Camonica Portale turistico del Lago d'Iseo Portale del Distretto Culturale  divisore

ICI

VERSAMENTI I.C.I. ANNO 2010

Le aliquote per l'anno 2010 sono così determinate (invariate rispetto al 2009):
- aliquota agevolata del 4 per mille: abitazione principale (comprese le pertinenze: il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina);
- aliquota agevolata del 4 per mille: abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale entro il secondo grado (genitori, figli, fratelli, nonni, nipoti) per loro abitazione principale (comprese le pertinenze, analogamente a quanto avviene per l'abitazione principale);
- aliquota agevolata del 4 per mille: per gli immobili classificati C2;
- aliquota agevolata del 4 per mille: per le cascine e le baite montive;
- aliquota ordinaria del 7 per mille: per gli immobili classificati “D2” alberghi e pensioni;
- aliquota ordinaria del 7 per mille: per le altre unità immobiliari;
- aliquota ordinaria del 7 per mille: per le cascine e le baite motive ristrutturate e situate all’interno del perimetro indicato nella tavola allegata alla propria deliberazione G.C. 110/2003 (Zona Val D’Avio).

DETRAZIONE:
per l’abitazione principale e per i fabbricati concessi in uso gratuito (come sopra specificato) si applicano le seguenti detrazioni:
- € 300,00 per abitazione principale (comprese le pertinenze);
- € 300,00 per abitazioni concesse in uso gratuito (comprese le pertinenze).

NOVITÀ PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI:
dal 2008 ai sensi del D.L. 21.05.2008, n. 93, non è più dovuta l’I.C.I. per le seguenti fattispecie, salvo che per i casi di accatastamento nelle categorie A1-A8-A9:
- unità immobiliari direttamente adibite ad “abitazione principale” (residenza anagrafica) con le relative pertinenze;
- unità immobiliari concesse in “uso gratuito” a parenti in linea retta (genitori-figli e/o viceversa) per loro “abitazione principale” (residenza anagrafica) con le relative pertinenze;
- unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari purché non locate.

IMPOSTA DI SCOPO:
a decorrere dal 01/01/2007 e per la durata di cinque anni, con deliberazione C.C. n. 19 del 03/04/2007 è istituita l’Imposta di Scopo ai sensi dei c. 145-146-147 della Legge Finanziaria per l’anno 2007. Essa consiste in una maggiorazione dello 0,5‰ dell’aliquota ordinaria del 7‰. La maggiorazione dovrà essere versata unitamente all’imposta ordinaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI
(Flavia Belotti)